Google

mercoledì 14 marzo 2012

Comunicato del Mercoledì - 14/03/2012

3^ Categoria

A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per DUE gare effettive
MAULE MATTEO (S.Tomio A.S.D.)

A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per UNA gara per recidivita' in ammonizione (IV infraz.)
AGOSTINI ALBERTO (Arsiero)
MENARA DANIEL (Arsiero)
STELLA MARCO (Arsiero)
DAL BIANCO FEDERICO (Robur Thiene)
BIANCHINI ANTONIO (Silva 1950)
SBALCHIERO NICOLO (Valli)

Eccellenza

A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per UNA gara per recidivita' in ammonizione (IV infraz.)
DE FREITAS AUGUSTO CESAR (Marano A.S.D.)
GALLINA LUCA (Romano D Ezzelino)

Promozione

A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per UNA gara effettiva
ZAMPIERI DAVIDE (Calcio Nove Thiene S.R.L.)
COSTA MATTEO (Calcio S.Vito Leguzzano)
PASQUETTI MATTEO (Calcio S.Vito Leguzzano)
CAMPARMO ANDREA (Cerealdocks Camisano)

A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per UNA gara per recidivita' in ammonizione (VIII infraz)
COSTA MATTEO (Calcio S.Vito Leguzzano)
LOSS PIERFRANCESCO (Marosticense)
TELLATIN LUCA (Mussolente)
SPANEVELLO FABIO (Nuova Valdagno)

Squalifica per UNA gara per recidivita' in ammonizione (IV infraz.)
ROSSETTO GIANLUCA (Azzurra Sandrigo)
FRUSTI CRISTIAN (Calcio S.Vito Leguzzano)
PRIMUCCI SIMONE (Nuova Valdagno)
BIZZOTTO UMBERTO (Prix Le Torri)
Matteo Costa del San Vito di Leguzzano

1^ Categoria

A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per DUE gare effettive
TASCA DANIEL (Acnove Stefani Consulting)

Squalifica per UNA gara effettiva
DIOP DEMBA (Azzurra S.Anna 1970)
TRENTO ALESSANDRO (Belvedere)
MOORE GIAMPIER (Cartigliano)
CABRINI GIANLUCA (Chiampoarso)
COGNO ALESSANDRO (Leodari Vicenza Sbf)
LUCATELLO ALESSANDRO (Prix Dueville)
POLETTO LORIS (S.Giorgio Di Perlena)

A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per UNA gara per recidivita' in ammonizione (VIII infraz)
PIZZOLATO FABIO (Calcio Tezze)
SHKEMBI ERGYS (Gambugliano)
FERRETTO FEDERICO (Schio Torre Valli)
OSEI EMMANUEL KOFI (Toniolo R.)

Squalifica per UNA gara per recidivita' in ammonizione (IV infraz.)
CLEMENTI MATTIA (Acnove Stefani Consulting)
GIANESIN STEFANO (Azzurra S.Anna 1970)
LOUGHLAM ABDELKRIM (Azzurra S.Anna 1970)
SOLIMAN FILIPPO (Poleo Aste)
BEQIRI ANIO (Prix Dueville)
LAVARDA ANDREA (Quinto Vicentino)
COGO STEFANO (Summania)

2^ Categoria

gara del 26/ 2/2012 RECOARO - TRANSVECTOR
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 54 del 26.02.2012; la soc. TRANSVECTOR ha ritualmente formalizzato il preannunciato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, deducendo la mancata disputa della stessa a causa dell'indisponibilità del terreno di gioco per ordinanza comunale, adducendo la precedente conoscenza dell'inutilizzabilità del campo da parte della soc. Recoaro. La soc. Recoaro ha fatto pervenire proprie controdeduzioni dichiarando che l'impraticabilità del terreno fosse dovuta ad ordinanza del Sindaco del Comune di Recoaro emessa solo in data 24.02.2012; dichiarava che già nei primi giorni di febbraio aveva chiesto alla soc. Transvector la disponibilità a disputare l'incontro in data diversa a causa della manifestazione in programma per il giorno 26; sottolinea inoltre che il campo di gioco è adibito ad elisoccorso tutto l'anno. La soc. Recoaro aveva quindi interpellato il comune limitrofo di Brogliano per la disponibilità dei loro impianti, con risposta negativa in quanto la richiesta era tardiva e non permetteva di rilasciare idonea autorizzazione. Si evince dal R.A. e dal Supplemento richiesto che la partita non aveva inizio in quanto l'Arbitro giunto all'impianto della soc. Recoaro non poteva accedervi per ordinanza del sindaco che vietava l'utilizzo del campo; effettuato l'appello e attesi i tempi regolamentari la situazione non cambiava, lasciava libere le squadre senza dare inizio alla partita. Visto l'art. 19 NOIF, il quale prevede che le società debbono svolgere la loro attività sportiva sul campo di giuoco dichiarato disponibile all'atto dell'affiliazione; considerato che la società Recoaro era a conoscenza anche prima dell'ordinanza che il terreno dichiarato all'atto dell'affiliazione può essere utilizzato dal Comune come spazio adibito ad elisoccorso, come dalla stessa dichiarato; rilevato altresì che la stessa soc. Recoaro era a conoscenza della data della manifestazione fin dai primi giorni di febbraio, ma si è attivata solo nei due giorni precedenti alla gara per la ricerca di altro campo su cui poter disputare l'incontro, pur essendo a conoscenza della importanza della manifestazione e dell'eventuale utilizzo dell'impianto stesso; ritenuto pertanto che l'indisponibilità del terreno di gioco sia da addebitarsi alla società ospitante;il G.S. delibera di:
- accogliere il reclamo inoltrato dalla soc. Transvector;
- per l'effetto sanzionare la soc. Recoaro con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato :
RECOARO - TRANSVECTOR 0 - 3. Non si addebita la tassa reclamo.

gara del 4/ 3/2012 LA CONTEA - PONTE DEI NORI
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 56 del 07.03.2012, la società LA CONTEA ha formalizzato il preannunciato reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto, lamentando la partecipazione alla stessa del giocatore ZINI FABIO (Soc. Ponte dei Nori) squalificato per una gara come da C.U. n. 55 del 02.03.2012; la soc. Ponte dei Nori ha fatto pervenire propria comunicazione in cui dichiara di non essere stata a conoscenza della pubblicazione straordinaria del comunicato n. 55 e pertanto non aveva conoscenza della suddetta squalifica; visto l'art. 22 CGS il quale dispone che le giornate di squalifica si scontano dalla giornata successiva a quella di pubblicazione; rilevato che la semplice dichiarazione di "aver ritenuto esaustivo il Comunicato n. 54" non è sufficiente a far venire la presunzione di conoscenza prescritta dal codice; visto l'art. 17.5 CGS il G.S. delibera di:
- accogliere il ricorso inoltrato dalla Soc. La Contea;
- sanzionare la Società Ponte dei Nori con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato
LA CONTEA - PONTE DEI NORI 3 - 0;
- infliggere alla stessa società l'ammenda di euro 55,00 per aver impiegato in gare ufficiali un giocatore che non ne aveva titolo;
- irrogare al dirigente accompagnatore sig. Massignani Mirko l'inibizione fino al 26.03.2012;
- infliggere al giocatore ZINI FABIO una ulteriore giornata di squalifica. Non si addebita la tassa reclamo.

A CARICO DI SOCIETA'
Ammenda
€ 60,00 COGOLLO CALCIO: Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio dell'Arbitro e/o squadra ospite.

A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per TRE gare effettive
DI PRINCIPE ANTONIO (B.P.93)
Per aver colpito con uno schiaffo il volto di un avversario.

Squalifica per DUE gare effettive
CRITELLI MASSIMILIANO (Cogollo Calcio)

Squalifica per UNA gara effettiva
AGOSTINI FABIO (Angarano Azzurra)

A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per UNA gara per recidivita' in ammonizione (VIII infraz)
CRESTANI LUCA (Angarano Azzurra)

Squalifica per UNA gara per recidivita' in ammonizione (IV infraz.)
SANTINI LORIS (Berton Bolzano Vicentino)
PROTTO OMAR (Cogollo Calcio)
BERNARDI ALESSANDRO (Colceresa Mpm)
SCHERMIDORI SIMONE (Costa Barausse Fara)
SATTIN RICCARDO (Galvanauto Motta)
CROCCO MARCO (Maddalene Thi Vi)
MASSIGNANI EMANUELE (Recoaro)

Nessun commento:

Posta un commento