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mercoledì 4 aprile 2012

Comunicato del Mercoledì - 04/04/2012

3^ Categoria

MODIFICHE AI PROGRAMMI GARE
La Delegazione Provinciale ha ratificato le variazioni delle gare sottosegnate richieste dalle società interessate:
Girone B Gara: ARSIERO-JUNION MONTICELLO del 15/04/2012 anticipata a sabato 14/04/2012 orario inizio gara ore 16,00.

A CARICO DI SOCIETA'
Ammenda
€ 80,00 ROBUR THIENE
per presenza di persone non autorizzata neipressi degli spogliatoi a fine gara offendeva l'arbitro.

A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per DUE gare effettive
TOVO SIMONE (Azzurra Agno)
GRENDENE DANIELE (Giavenale)
SARTORI SANDRO (Asiago Calcio Altopiano)

Squalifica per UNA gara effettiva
GUGLIELMI FABRIZIO (Calcionovoledo Villaverla)
D AGOSTINO CHRISTIAN (Monte Di Malo)
GRENDENE MATTEO (Monte Di Malo)
DAL BIANCO FEDERICO (Robur Thiene)
CHIOCCARELLO DANIELE (Valli)
RUZZANTE MARIO (Asiago Calcio Altopiano)

A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per UNA gara per recidivita' in ammonizione (VIII infraz)
RONZANI MARCO (Rozzampia)

Squalifica per UNA gara per recidivita' in ammonizione (IV infraz.)
DI GIACOMO ALESSANDRO (Concordia)
GOTTIN GIACOMO (Newteam Ss. Trinita)
MARANGONI MATTEO (Robur Thiene)
MAGNABOSCO LUCA (Asiago Calcio Altopiano)
JAOUAD TARIK (Rozzampia)
Christian D'Agostino

Eccellenza

A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per UNA gara per recidivita' in ammonizione (IV infraz.)
BROCCARDO MARCO (Marano A.S.D.)

Promozione

A CARICO DI SOCIETA'
Ammenda
€ 80,00 CALCIO SCHIO 1905 A.S.D.
Per insulti all'Arbitro e o alla terna durante la gara.

A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per UNA gara effettiva
PASTORE MIRKO HERMES (Azzurra Sandrigo)
ZENERE MARCO (Caldogno Rettorgole)
ZANELLA MARCELO (Mussolente)

A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per UNA gara per recidivita' in ammonizione (VIII infraz)
OKEBUGWU NNAMDI CHUKWUNYERE (Cornedo)

Squalifica per UNA gara per recidivita' in ammonizione (IV infraz.)
GIUST DAVIDE (Calcio S.Vito Leguzzano)
ROSSATO FILIPPO (Calcio Sarcedo)
CARMUCCI GIACOMO (Prix Le Torri)

1^ Categoria

Ammenda
€ 80,00 S.GIORGIO DI PERLENA
Per insistenti insulti all'Arbitro a fine gara (campo avverso).

A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per UNA gara effettiva
CASTEGNARO MATTEO (Calcio Tezze)
MANFIO ALESSANDRO (Leodari Vicenza Sbf)
AFRIYIE EMMANUEL (Lonigo)
PELLIZZARO MATTEO (Lonigo)
PAULETTO MICHELE (S.Giorgio Di Perlena)
D AGNOLO SAMUELE (San Fortunato Bassano)
GEREMIA MARCO (Virtus Cassola)
PUPAZA CATALIN (Virtus Romano)

A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per UNA gara per recidivita' in ammonizione (VIII infraz)
BORDIGNON DANIELE (Azzurra S.Anna 1970)
LUCIETTO LUCA (Belvedere)

Squalifica per UNA gara per recidivita' in ammonizione (IV infraz.)
MARCOLIN STEFANO (Acnove Stefani Consulting)
CHILESE ANDREA (Calcio Rosa S.S.D.Ar.L.)
BAU MATTEO (Canove 1988 A.S.D.)
STRAZZABOSCO MARCO (Canove 1988 A.S.D.)
PELLIZZARO DANIELE (Toniolo R.)
FARINA ALBERTO (Virtus Romano)

2^ Categoria

Gazzo – Costabissara,  Anticipata all’11/4/2012 – Inizio ore 20.30

A CARICO DI SOCIETA'
Ammenda
€ 60,00 BREGANZE
Per insulti all'Arbitro durante la gara.

A CARICO DI DIRIGENTI

Inibizione a svolgere ogni attivita' fino al 30/ 4/2012
CECCATO BRUNO (Galvanauto Motta)
Inibizione a svolgere ogni attivita' fino al 16/ 4/2012
PANIZZON ANDREA (Ca Trenta)

A CARICO DI ALLENATORI

Squalifica fino al 26/ 4/2012
DALLA BOZZA MORENO (Galvanauto Motta) Recidivo.

Squalifica fino al 16/ 4/2012
RIZZI ANGELO (Alto Astico E Posina)

A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per QUATTRO gare effettive
SERMAN DAVIDE (Galvanauto Motta)
Espulso per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro, prima di allontanarsi teneva verso lo stesso un atteggiamento aggressivo che continuava a fine gara con minacce

Squalifica per UNA gara effettiva
ALESSI EMANUELE (Alto Astico E Posina)
PRANDINI GIUSEPPE (B.P.93)
RIZZATO STEFANO (Berton Bolzano Vicentino)
BERDIN MATTIA (Breganze)
CANALE LUCA (Costa Barausse Fara)
MONTI GIULIO (Costa Barausse Fara)
GASPARINI ALBERTO (Longa 90)
ZAMBON ALESSIO (Lugo Calvene)
TOLDO MASSIMO (Valdastico)

A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per UNA gara per recidivita' in ammonizione (XI infraz.)
FRACASSO FLAVIO (Costabissara)

Squalifica per UNA gara per recidivita' in ammonizione (VIII infraz)
GALESSO DENIS (Colceresa Mpm)
TUBALDO EDY (Galvanauto Motta)
IACOBACCI NICCOLO (Monteviale)
RANDON MARCO (Recoaro)
DUSI MAURO (Tre Ci)
FOCHESATO STEFANO (Tre Ci)

Squalifica per UNA gara per recidivita' in ammonizione (IV infraz.)
ANDRIGHETTO STEFANO (Breganze)
VERONESE GIANMARCO (Ca Trenta)
RICCI VITTORIO (Castelgomberto Lux)
ZANUSO ALESSANDRO (Castelgomberto Lux)
RONZANI MIRKO (Costa Barausse Fara)
GECHELIN GIULIO (Lugo Calvene)
GROTTO NICOLA (Orsiana)
LORENZI MIRKO (Valdastico)
COGO ALBERTO (Vallonara)
ZANARELLA ENRICO (Vallonara)

8.1.2. OPPOSIZIONE A.C. RECOARO
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 57 del 14/3/2012 –
Applicazione art. 17/1 C.G.S. gara Recoaro-Transvector del 26/2/2012 – Campionato 2^ Categoria
La Società A,C.Recoaro ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 57 del 14/3/2012 con la quale, in accoglimento del reclamo della Società Tranvesctor, é stata adottata la sanzione sportiva della perdita della gara emarginata per 0-3, in base al disposto di cui all’art. 17, comma 1 del C.G.S. con la seguente motivazione : “la soc. Transvector deducendo la mancata disputa della stessa a causa dell'indisponibilità del terreno di gioco per ordinanza comunale, adducendo la precedente conoscenza dell'inutilizzabilità del campo da parte della soc. Recoaro. La soc. Recoaro ha fatto pervenire proprie controdeduzioni dichiarando che l'impraticabilità del terreno fosse dovuta ad ordinanza del Sindaco del Comune di Recoaro emessa solo in data 24.02.2012; dichiarava che già nei primi giorni di febbraio aveva chiesto alla soc. Transvector la disponibilità a disputare l'incontro in data diversa a causa della manifestazione in programma per il giorno 26; sottolinea inoltre che il campo di gioco è adibito ad elisoccorso tutto l'anno. La soc. Recoaro aveva quindi interpellato il comune limitrofo di Brogliano per la disponibilità dei loro impianti, con risposta negativa in quanto la richiesta era tardiva e non permetteva di rilasciare idonea autorizzazione. Si evince dal R.A. e dal Supplemento richiesto che la partita non aveva inizio in quanto l'Arbitro giunto all'impianto della soc. Recoaro non poteva accedervi per ordinanza del sindaco che vietava l'utilizzo del campo; effettuato l'appello e attesi i tempi regolamentari la situazione non cambiava, lasciava libere le squadre senza dare inizio alla partita. Visto l'art. 19 NOIF, il quale prevede che le società debbono svolgere la loro attività sportiva sul campo di giuoco dichiarato disponibile all'atto dell'affiliazione; considerato che la società Recoaro era a conoscenza anche prima dell'ordinanza che il terreno dichiarato all'atto dell'affiliazione può essere utilizzato dal Comune come spazio adibito ad elisoccorso, come dalla stessa dichiarato; rilevato altresì che la stessa soc. Recoaro era a conoscenza della data della manifestazione fin dai primi giorni di febbraio, ma si è attivata solo nei due giorni precedenti alla gara per la ricerca di altro campo su cui poter disputare l'incontro, pur essendo a conoscenza della importanza della manifestazione e dell'eventuale utilizzo dell'impianto stesso”; La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Recoaro; vista la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente;ritenuto che la circostanza allegata alla Società reclamante non configuri causa di forza maggiore, conferma il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo di prime cure P.Q.M.la Commissione Disciplinare Territoriale delibera
- di rigettare il ricorso presentato dalla Società Recoaro;
- di confermare a carico dell’A.C. Recoaro l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara in base al disposto di cui all’art. 17/1 del C.G.S., omologando l’incontro preso in esame come segue : Recoaro – Transvector 0-3;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.


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