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giovedì 6 febbraio 2014

Comunicato del Mercoledì - 05/02/2014

Recupero
Il C.R.V. ha disposto il recupero della sottonotata gara : MERCOLEDI’ 12 FEBBRAIO 2014 – INIZIO ORE 15.00 Campionato di Prima Categoria
GIRONE C - 3^ di Ritorno
S. Giorgio di Perlena – Carmenta Inizio ore 20.30

5.1. Gare di Recupero – Programma di massima 
Si pubblica il programma di massima relativo ai recuperi delle giornate di gara del 18/19 gennaio 2014 e del 01/02 febbraio 2014 sospese per il maltempo:

5.1.1. GARE DEL 18/19 GENNAIO 2014
CAMPIONATO 2^ CATEGORIA : saranno recuperate domenica 23 febbraio 2014 – ore 15,00
altre gare di recupero saranno recuperate mercoledì 19/02/2014 – ore 15,00

CAMPIONATO 3^ CATEGORIA : saranno recuperate domenica 23 febbraio 2014 – ore 15,00 le semifinali (ritorno) della Coppa Provincia “Memorial G. Anni”
 
5.1.2. GARE DEL 01/02 FEBBRAIO 2014
CAMPIONATO 2^ CATEGORIA : saranno recuperate mercoledì 05 marzo 2014 – ore 15,00
Possono essere accettate variazioni di orario gara a seguito di accordi tra le società che dovranno essere
comunicate, a questa Delegazione, entro martedì 25 febbraio 2014.

Per non incidere ulteriormente sullo stato dei terreni di gioco tutte le gare sospese il 01/02 febbraio 2014 vengono programmate al termine dei rispettivi Campionati :
CAMPIONATO 3^ CATEGORIA : 2° giornata di ritorno : domenica 11 maggio 2014

6.1.1. MODIFICHE AI PROGRAMMI GARE 
La Delegazione Provinciale ha ratificato le variazioni delle gare sottosegnate richieste dalle società interessate:
Gara: MOLINA-CA’ TRENTA del 09/02/2014 campo comunale sintetico Santorso – Via S. Maria Cod. 1651 orario inizio gara ore 15,00. 
Gara: CENTRO STAND STOCCAREDDO-THIENE CALCIO 1908 del 16/02/2014 invertita nel girone di andata (Com. N. 19) viene disputata a Thiene – campo comunale Miotto – Via Monte Grappa Cod. 701B orario inizio gara ore 15,00. 



Ricorso U.S.D. Petra Malo
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 47 del 29/1/2014 – Squalifica per tre giornate giocatore Primucci Simone – Campionato di Promozione
La Società U.S.D. Petra Malo ha inoltrato rituale ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 47 del 29/1/2014 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Primucci Simone:“una giornata per l’espulsione e due giornate perché dopo la notifica del provvedimento ha insultato l’arbitro”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Petra Malo;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;sentito l’arbitro, per le vie brevi che ha ridimensionato l’atteggiamento psicologico del calciatore rispetto a quanto contenuto nel provvedimento sanzionatorio;preso atto che le frasi pronunciate dal Primucci si connotano per un aspetto di critica scorretta più che di offesa;ritenuto maggiormente consono a quanto emerso una squalifica di due giornate
P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Petra Malo;
- di ridurre a due giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del giocatore Primucci Simone.
Essendo il ricorso parzialmente accolto la tassa reclamo non é dovuta.

Ricorso A.C.D. Cornedo
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 47 del 29/1/2014 – Squalifica per cinque giornate giocatore Fattori Luca – Campionato di Promozione
La Società A.C.D. Cornedo ha inoltrato rituale ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 47 del 29/1/2014 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Fattori Luca per i seguenti motivi :“per essersi recato a fine gara sotto la tribuna per deridere i sostenitori ospiti effettuando altresì gesto gravemente triviale che scatenava l'ira dei suddetti”.La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Cornedo;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;sentito l’arbitro, per le vie brevi, il quale ha confermato quanto riportato nel rapporto di gara e relativo supplemento;ritenuto che la sanzione inflitta sia proporzionata alla gravità del comportamento tenuto dal calciatore Fattori; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera
- di respingere il ricorso presentato dalla Società Cornedo;
- di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Fattori Luca;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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